WHISTLEBLOWING
PREMESSA
Con Legge 30/11/2017 n. 179 (che ha modificato il Decreto Legislativo n. 231/2001), il legislatore italiano ha introdotto previsioni per incentivare la collaborazione dei lavoratori che, responsabilmente e in buona fede nell’interesse della Società, intendono segnalare eventuali illeciti, irregolarità o casi di corruzione (cosiddetto “Whistleblowing”).
- Le segnalazioni potranno essere prese in carico dall’Organismo di Vigilanza:
se saranno corredate di dati specifici: pertanto, non potranno essere approfondite – e saranno archiviate – le segnalazioni che non contengano le informazioni necessarie o i dati essenziali per lo svolgimento delle successive indispensabili verifiche; - se saranno fondate su fatti circostanziati e prive di finalità diffamatorie. Ogni segnalazione provvista di dati ed elementi sufficientemente specifici sarà approfondita; al termine della fase di indagine:
- se i fatti risulteranno accertati, l’Organismo di Vigilanza sottoporrà le proprie proposte agli organi della Società, per l’adozione delle misure di competenza;
- nel caso in cui non emergano sufficienti elementi di prova oppure risulti che la segnalazione ha finalità diffamatoria o è stata effettuata al solo scopo di danneggiare la Società o altre persone, l’Organismo di Vigilanza informerà le funzioni societarie di competenza, che, ricorrendone i presupposti, potranno avviare procedimento disciplinare, applicare le sanzioni previste nel Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e agire per il risarcimento dei danni;
MISURE A TUTELA DEL SEGNALANTE
- Ogni segnalazione cartacea o informatica sarà accessibile esclusivamente all’Organismo di Vigilanza (e, per quanto di competenza, alla Funzione di Conformità per la Prevenzione della Corruzione) e sarà trattata in via confidenziale, in modo da tutelare l’identità del segnalante e delle altre persone coinvolte nel rispetto delle normative vigenti;
- È vietato per legge violare le misure a tutela dell’identità del segnalante o commettere atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione;
- Il trasgressore sarà soggetto alle sanzioni previste dal sistema disciplinare;
- L’eventuale adozione di misure discriminatorie può essere denunciata dal segnalante, o dall’organizzazione sindacale dallo stesso indicata, all’Ispettorato del Lavoro per l’adozione dei provvedimenti di competenza;
- Sono nulli gli atti ritorsivi o discriminatori (compresi l’eventuale licenziamento o il mutamento di mansioni) compiuti nei confronti del soggetto che ha presentato la segnalazione in buona fede e senza intenti diffamatori.

